Criteri di rateizzazione previsti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella provincia di L’Aquila e in altri comuni della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e previsti dall’articolo 14 della delibera ARG/com 185/09.
Con la delibera ARG/Com 185/09 l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha stabilito gli interventi in favore dei clienti finali di energia elettrica e gas nei comuni colpiti dal terremoto, tra i quali è prevista la rateizzazione degli importi relativi alle fatture i cui termini di pagamento erano stati sospesi nei giorni successivi al sisma.
Le seguenti tipologie di clienti finali hanno diritto alla rateizzazione degli importi relativi alle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi dell’articolo 9 dell’ordinanza n. 3754/09, come modificata dall’articolo 5 dell’ordinanza n. 3782/09:
- utenze ancora attive nei comuni colpiti dagli eventi sismici che risultavano già esistenti alla data del 5 aprile 2009, fino ad eventuale cambio di titolarità del relativo punto di riconsegna;
- utenze per l’alimentazione di moduli abitativi di durevole utilizzo e di alloggi di emergenza per permanenza temporanea nella titolarità di clienti finali che alla data del 5 aprile 2009 erano titolari di punti di fornitura localizzati nei comuni colpiti dagli eventi sismici;
- utenze che usufruiscono di un punto di riconsegna diverso rispetto da quello utilizzato fino al 6 aprile 2009, anche in comuni diversi dai comuni colpiti dagli eventi sismici, nella titolarità di clienti finali che alla data del 5 aprile 2009 erano titolari di punti di fornitura localizzati nei comuni colpiti dagli eventi sismici.
I Comuni colpiti dagli eventi sismici sono stati identificati con il decreto 16 aprile 2009, come integrato dal decreto 17 luglio 2009 e da eventuali successivi provvedimenti del Commissario delegato adottati ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 3754/09.
La rateizzazione è effettuata su un periodo di 24 mesi a partire dal 9 dicembre 2009, senza il pagamento di interessi a carico del cliente finale. Il pagamento delle rate, non cumulabili e costanti, avverrà:
- con una periodicità non inferiore alla periodicità di fatturazione applicata al cliente finale;
- per un numero di rate che deve essere pari almeno al numero di fatture che normalmente sono emesse in un periodo di 24 mesi.
Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda la fatturazione congiunta di energia elettrica e gas, potranno essere cumulate in una unica fattura una rata per il servizio elettrico ed una rata per il servizio gas.
E’ facoltà del cliente finale richiedere di poter provvedere al pagamento in maniera non rateizzata o rateizzata su un periodo inferiore a 24 mesi e alla impresa di vendita di offrire condizioni di rateizzazione migliorative.
Le imprese di vendita nella prima bolletta utile ai fini della rateizzazione forniscono al cliente finale informazioni dettagliate:
- sugli importi oggetto di rateizzazione dovuti dal cliente;
- sul piano di rateizzazione;
- sulla possibilità di provvedere al saldo degli ammontari dovuti nella successiva bolletta senza eventualmente avvalersi della rateizzazione.